Regolamento per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni
Art. 1 OGGETTO E FINALITA'
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 28 c.2bis, lettera C della legge n. 448/99 e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti nonché di criteri di efficienza, efficacia, trasparenza.
Le iniziative di sponsorizzazione sono dirette a favorire l'innovazione della organizzazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi erogati.
Art. 2 DEFINIZIONE
La "sponsorizzazione" è lo strumento attraverso il quale lo "sponsor" (soggetto pubblico e/o privato) acquisisce il diritto di collegare il proprio nome ad una specifica attività/progetto, promossa dallo "sponsee", al fine di ricavarne un riflesso positivo sulla propria notorietà ed immagine.
Lo "sponsee" (A.S.L. Roma 3) è il soggetto pubblico che può acquistare da soggetti terzi (sponsor) risorse finanziarie e/o strumentali (beni forniture e servizi) per la realizzazione di attività/progetti.
Possono assumere la veste di "sponsor" i seguenti soggetti:
- qualsiasi persona fisica e/o giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese di capitali , le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod.civ.), le mutue assicurazioni e consorzi imprenditorariali (ex art. 2602 cod.civ.);
- le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della A.S.L.
Per " spazio pubblicitario" s'intende lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dalla A.S.L. per la veicolazione dell'immagine dello sponsor per la pubblicità dello sponsor
Art. 3 PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE
La procedura si attiva con la pubblicazione di un "Avviso" a cura dell'U.R.P. Aziendale, sul sito istituzionale della A.S.L. Roma 3 e all'albo pretorio, che deve contenere i seguenti dati:
- La denominazione dell'attività/progetto di sponsorizzazione, con l'indicazione degli obiettivi e delle varie fasi di organizzazione;
- L'indicazione del costo totale stimato per la realizzazione del progetto;
- Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta per la sponsorizzazione del progetto,
- L'indicazione che si procederà alla valutazione anche di una sola offerta;
- L'indicazione che si valuteranno/accettano varie somme a titolo di sponsorizzazione del progetto;
- La precisazione che i criteri di valutazione delle offerte saranno stabiliti discrezionalmente dall'A.S.L. Roma 3
Ove pervenga all'Azienda, da parte di un soggetto sponsor, una proposta di sponsorizzazione finalizzata ad un determinato progetto o evento, l'A.S.L. stessa, valutandone l'opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento, predispone apposito avviso pubblico.
Alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, l'A.S.L. Roma 3, procederà, tramite selezione delle proposte pervenute a cura dell'U.R.P. alla individuazione dell'aggiudicatario , sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del prezzo.
L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni redatte ai sensi della vigente normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:
per i soggetti privati (persone fisiche giuridiche)
-
l'inesistenza della condizione di incapacità a contrarre con la P.A. e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
-
l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
-
l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore);
per i soggetti pubblici:
-
il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti
Per entrambe le categorie l'offerta deve contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
Art. 4 OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
L'offerta di sponsorizzazione deve essere contenuta in un plico chiuso sul quale deve essere apposta la dicitura relativa al tipo di progetto al quale si partecipa e l'indicazione del mittente completa di indirizzo.
L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:
-
la somma, il bene, la fornitura o il servizio che si intende offrire per la sponsorizzazione del progetto;
- l'accettazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni della A.S.L. Roma 3, consultabile anche sul sito aziendale;
Lo sponsor deve allegare all'offerta, inoltre, l'autocertificazione completa dei seguenti dati:
per le persone fisiche:
-
l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
-
l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
-
l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari
per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
Le offerte inviate al Direttore Generale della A.S.L. Roma 3 verranno sottoposte alla valutazione di una Commissione appositamente costituita dal Direttore Generale, nel caso di ricezione di una sola offerta, la stessa sarà valutata dal Direttore Generale.
Si procederà all'affidamento diretto della sponsorizzazione nel caso siano state esperite senza esito le procedure di pubblicazione del bando per due volte.
Art. 5 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione deve prevedere :
- il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor (legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che ha presentato l'offerta) e dallo sponsee (il Direttore Generale della A.S.L. Roma 3)
Art. 6 UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI
Le somme ricevute per la sponsorizzazioni dei progetti, che non sono utilizzate per la realizzazione dello stesso, sono da considerarsi risparmi di spesa.
I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
-
finanziamento delle attività di rappresentanza e visibilità dell' Azienda autorizzate dal Direttore Generale e gestite dall'U.R.P.;
-
finanziamento di altre iniziative istituzionali da individuare con specifico provvedimento.
Art. 7 DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
La A.S.L. RM/3, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta qualora:
-
ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata:
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- le reputi inaccettabili per motivi di inopportunità generale;
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
Art. 8 VERIFICHE E CONTROLLI
Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte dell'U.R.P., al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati elusivamente per le finalità dello stesso previste e in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. N. 196/2003.
Art. 10 NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente.
Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta competente Foro di Roma